Come funziona la Camera dei Deputati8 min read

2 Aprile 2016 Politica Politica interna -

Come funziona la Camera dei Deputati8 min read

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Come funziona la Camera dei Deputati
@Camera.it

Iniziamo un viaggio negli organi istituzionali del nostro Stato e nei sistemi normativi e regolamenti che disciplinano le relazioni fra le diverse istituzioni. Cerchiamo di capire meglio come funziona il sistema politico e di governo in Italia. Oggi analizziamo il funzionamento della Camera dei Deputati, la “Camera Bassa” del nostro sistema bicamerale perfetto.

Come funziona la Camera dei Deputati

Dove si trova. La Camera dei Deputati si trova a Roma e si riunisce nel palazzo di Montecitorio, un edifico storico affacciato da un lato su piazza del Parlamento e dall’altro su Piazza di Monte Citorio.

L’elezione. L’articolo 56 della Costituzione italiana sancisce che la Camera dei deputati è composta da 630 membri eletti secondo le modalità previste dalla corrente legge elettorale. 617 deputati vengono eletti in circoscrizioni regionali e sub-regionali, 12 nella circoscrizione Estero e un deputato della Valle d’Aosta viene eletto con un sistema maggioritario uninominale. L’attuale Parlamento è entrato in carica dopo le elezioni politiche del 2013 attraverso la legge elettorale promossa da Calderoli nel 2006: per l’elezione della Camera era prevista una formula proporzionale, senza possibilità di indicare le preferenze dei candidati e con un premio di maggioranza che assicurava alla coalizione vincitrice la maggioranza assoluta con l’attribuzione di ben 340 seggi; le modalità di elezione del Senato erano invece più complicate ed hanno portato più volte ad una situazione di ingovernabilità a causa dell’assegnazione dei seggi su base regionale. Nel 2015 il così detto “Porcellum” è stato però dichiarato parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale italiana ed è stata sostituito dal’”Italicum” proposto dal Governo di Matteo Renzi. La nuova legge elettorale prevede l’elezione diretta della sola Camera dei Deputati con un sistema proporzionale corretto con un doppio turno con ballottaggio. I capilista rimangono bloccati ma è possibile per l’elettore attribuire delle preferenze e rimane  il premio di maggioranza di 340 seggi per la lista che raggiunge almeno il 40% dei voti o che vince al ballottaggio. La durata di una normale legislazione è di cinque anni ma il Presidente della Repubblica ha la facoltà di sciogliere le Camere in anticipo qual ora verifichi l’impossibilità del Governo di esercitare le proprie funzioni in mancanza di una adeguata maggioranza parlamentare.

Gli organi della Camera. La Camera dei Deputati esercita le proprie funzioni sulla base del suo Regolamento interno. Questo non si limita a specificare quali debbano essere le modalità di voto e le procedure da seguire per il corretto esercizio della funzione legislativa, ma fornisce una vera e propria struttura interna alla Camera definendo i ruoli e i compiti dei diversi organi che la compongono. Di seguito vediamo i più importanti.

Presidente della Camera dei Deputati. Il suo compito è quello di assicurare il corretto funzionamento della Camera garantendo l’applicazione del regolamento. Sceglie quale sia la commissione parlamentare più adatta ad esaminare i vari progetti di legge presentati alla Camera. Ha il compito di dirigere le sedute della Camera ed ha poteri disciplinari verso i deputati. Secondo il regolamento della Camere, viene eletto con scrutinio segreto con maggioranze diverse dal primo al terzo scrutinio. L’incarico di Presidente della Camera è attualmente ricoperto da Laura Boldrini eletta la quarto scrutinio con 327 voti su 618.

Ufficio di Presidenza. È presieduto dal Presidente della Camera e composto da cinque vice-presidenti, dai tre questori, da almeno otto deputati segretari e dal segretario generale. La sua funzione è strettamente legata all’organizzazione interna della Camera in quanto si occupa di eventuali ricorsi relativi alla costituzione dei gruppi parlamentari e delle Commissioni, sanziona i deputati che turbano l’ordine delle sedute, delibera il bilancio annuale della Camera che deve essere poi approvato dall’Assemblea e gestisce l’organizzazione amministrativa della camera, compreso il personale, l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e la nomina del Segretario generale. Inoltre, è anche responsabile della ripartizione dei rimborsi elettorali ai partiti.

Collegio dei questori. Formato da tre deputati che hanno il compito di vigilare sull’applicazione delle norme e delle direttive date dal Presidente. Per garantire il corretto svolgimento dell’attività amministrativa il collegio si avvale degli assistenti parlamentari, un gruppo di vigilanza che opera per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza nelle sedi della Camera. I questori sovrintendono anche alle spese della Camera e redigono il progetto di bilancio che successivamente viene presentato all’Ufficio di Presidenza.

Gruppi parlamentari. All’interno dell’Assemblea della Camera, i deputati si dividono in gruppi in base al loro orientamento politico. I gruppi hanno un organo direttivo ed eleggono un presidente che partecipa alle riunioni periodiche della Conferenza dei Presidenti di gruppo. Vi è anche un gruppo misto che raccoglie i deputati che non riescono a formare gruppi indipendenti di almeno venti parlamentari.

Conferenza dei Presidenti di gruppo. È presieduta dal Presidente della Camera e formata dai presidenti di tutti i gruppi parlamentari. Quando è riunita, definisce la programmazione dei lavori della Camera attraverso il calendario dei lavori e la definizione degli ordini del giorno.

Commissioni parlamentari. Le commissioni si occupano di analizzare e discutere le proposte di legge prima di sottoporle alla discussione in Aula. Le commissioni sono formate da un certo numero di deputati rispettando quelle che sono le maggioranze e la composizione dei gruppi all’interno dell’Assemblea. La Camera ha istituito 14 commissioni permanenti ciascuna specializzata in un determinato ambito: affari costituzionali, giustizia, affari esteri, difesa, bilancio, finanze e tesoro, cultura e istruzione, ambiente, trasporti e telecomunicazioni, attività produttive, lavoro, affari sociali, agricoltura, Unione europea. Vi sono poi due commissioni speciali che si occupano una dell’esame dei disegni di legge di conversione per i decreti legge e l’altra che si occupa delle  eventuali controversie legate alla lesione del diritto d’onore dei deputati scaturita durante le discussioni più concitate.

Commissioni parlamentari d’inchiesta. È inoltre possibile costituire delle commissioni parlamentari d’inchiesta col compito di indagare su avvenimenti di particolare rilevanza per l’interesse pubblico e lo Stato. Sono normalmente di natura “bicamerale” (formate da deputati e senatori) e svolgono le proprie funzioni con gli stessi poteri attribuiti ai giudici penali, tolta la possibilità di comminare condanne. Alla fine dei lavori la commissione presenta una relazione al Parlamento che dovrà prendere le dovute misure legislative per rispondere ai bisogni emersi dall’inchiesta..

Giunte. Come le commissioni sono formate da deputati secondo il principio di rappresentatività dei diversi gruppi parlamentari dell’Assemblea, ma non si occupano dell’attività legislativa. Il loro compito è quello di offrire una consulenza di tipo tecnico-giuridica a seconda dell’ambito in cui operano. Alla Camera sono istituite la giunta per le elezioni, la giunta per le autorizzazioni a procedere (nei casi un deputato venga indagato dall’autorità giudiziaria) e per gli affari delle Comunità europee.

La funzione legislativa. Il lavoro della Camera si svolge secondo un preciso calendario costituito dagli ordini del giorno stabiliti durante la conferenza dei capigruppo con la Presidenza della Camera. Negli ordini del giorno sono elencati i disegni di legge o le mozioni sulle quali l’assemblea dovrà lavorare durante la seduta. L’iter legislativo ordinario si compone di più fasi per entrambi i rami del nostro Parlamento.

  • Prima vi è fase di iniziativa, in cui il testo di legge può essere proposto ad una delle due Camere del Parlamento dal Governo, da un qualunque parlamentare, da un Consiglio Regionale, dal Consiglio Nazionale del Lavoro (CNL) o tramite iniziativa popolare con la raccolta di 50.000 firme.
  • In seguito vi è la fase deliberativa, dove il testo viene assegnato dal Presidente della Camera o del Senato alla Commissione parlamentare competente nel ramo del Parlamento di riferimento. Dopo il lavoro della commissione e l’approvazione al suo interno di un primo testo definitivo, la legge viene portata in aula dove viene ulteriormente discussa ed eventualmente modificata tramite emendamenti. Una volta finita la fase di discussione, si passa all’approvazione definitiva del testo che viene spedito all’altro ramo della Camera dove subirà lo stesso identico iter. Se la legge dovesse subire modifiche durante i lavori in commissione o nella discussione in aula, allora il testo tornerà alla Camera precedente finché non verrà approvato senza modifiche.
  • Vi sono poi le fasi di promulgazione della legge, con la firma del Presidente della Repubblica sul testo definitivo, la fase di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e l’entrata in vigore dopo il periodo di vacatio legis di 15 giorni.

Quorum. In generale, la Camera delibera  con un quorum funzionale ovvero il provvedimento è valido se votato dalla maggioranza dei presenti. Nella definizione della soglia minima di maggioranza non vengono considerati i parlamentari che decidono di astenersi, abbassando così i requisiti del quorum. In casi particolari sono previste maggioranze diverse, come per esempio nel caso di norme di revisione costituzionale per le quali è necessaria una maggioranza dei 2/3 dei componenti della Camera per un’approvazione definitiva (in caso di semplice maggioranza assoluta vi è la possibilità per gli elettori di richiedere un referendum confermativo).

Bicameralismo perfetto e riforma costituzionale. Il limite evidente del bicameralismo perfetto è dato dalla lentezza del procedimento legislativo causata dalla perfetta parità di influenza delle Camere: il testo della legge deve essere approvato nella sua interezza in entrambi i rami del Parlamento ed una sua pur minima modifica comporta ricominciare l’iter da capo. Con la riforma costituzionale portata avanti dal Governo Renzi ed attualmente in discussione in Parlamento si vuole superare questo limite attribuendo ad una delle due Camere più influenza, dando la possibilità di modificare la legge senza dover per forza tornare nell’altro ramo parlamentare per un’ulteriore approvazione.

Altre funzioni principali

Oltre al ruolo fondamentale nell’iter legislativo, la Camera dei Deputati esercita assieme al Senato altre funzioni di controllo ed indirizzo politico quali:

  • L’elezione del Presidente della Repubblica e di cinque Giudici della Corte Costituzionale in seduta comune.
  • L’approvazione del Bilancio dello Stato redatto dal Governo.
  • Ha possibilità di sfiduciare il Governo e aprire così una crisi che potrebbe portare come estrema conseguenza anche allo scioglimento della stessa Camera.
  • Può richiedere interrogazioni od interpellanze ai membri del Governo affinché rispondano a determinate domande di interesse pubblico relative ad un certo fatto od avvenimento. Vi è anche la possibilità di richiedere la presenza obbligatoria dell’esecutivo anche nelle fasi di discussione e vi è il diritto per i ministri di partecipare alle sedute delle Camere ogni qualvolta lo ritengano opportuno.
  • Converte in legge ordinaria i decreti legge emessi dal Governo che altrimenti decadrebbero dopo la scadenza di 60 giorni.
  • Tramite una legge delega può attribuire al Governo la facoltà di emanare decreti legislativi su determinate materie.

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Fiorentino di nascita, Web Marketing Specialist per diletto e Nerd di professione. Si nutre di cultura pop e vive la sua vita perennemente in direzione ostinata e contraria. Per Le Nius supporta l'area editoriale, in ambito politica, e l'area social. matteo@lenius.it
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