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Gli articoli contestati del ddl Zan, spiegati

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Il 4 novembre 2020 la Camera dei Deputati aveva approvato con larga maggioranza il disegno di legge Zan: 265 voti favorevoli, 193 contrari e un solo astenuto. Il ddl, che prende il nome del relatore di maggioranza e deputato del PD Alessandro Zan, rischia ora di essere affossato in Senato, dove non c’è l’accordo tra le forze politiche (ed in effetti è stato affossato con il voto contrario del 28 ottobre 2021, ndr). In particolare, sono tre gli articoli contestati del ddl Zan, l’1, il 4 e il 7. Vediamo cosa dicono e come si è creata questa situazione politica.

Ddl Zan: la situazione politica

Il blocco compatto che nel novembre scorso permise al disegno di legge di proseguire il cammino verso il Senato si è poi trovato in una situazione di precario equilibrio politico. Il Partito Democratico è rimasto saldamente orientato a votare favorevolmente il testo completo con l’appoggio del Movimento 5 Stelle e di Liberi e Uguali.

Italia Viva, da parte sua, aveva cercato nei mesi precedenti al voto di costruire un ponte con la destra per permettere al disegno di legge Zan (pdf) di passare con una maggioranza di ferro. La manovra però non ha sortito l’effetto sperato, ma ha creato ancora più confusione attorno al dibattito, permettendo alla destra di sfruttare la crepa nella ex maggioranza di Governo.

La destra unita rifiuta infatti in blocco la proposta di legge, avendo cercato il 13 luglio 2021 di far passare una possibile pregiudiziale di costituzionalità, ossia il rimando del testo alla Commissione Giustizia presieduta dal senatore leghista Andrea Ostellari a causa di un possibile rischio di incostituzionalità. La proposta non è passata, 136 sono stati i voti contrati, 124 i favorevoli e 4 gli astenuti.

L’apertura tattica di Matteo Renzi era volta a intervenire sugli articoli della legge più contestati dagli oppositori: gli articoli 1, 4 e 7. Secondo il leader di Italia Viva, un intervento su quei tre articoli avrebbe consentito di portare in Aula un testo condiviso tra tutte, o quasi, le forze politiche, garantendone l’approvazione.

Il ddl Zan svuotato di quei tre articoli non sarebbe però la stessa cosa. Renzi sa bene che emendare gli articoli renderebbe la legge priva di senso ontologico. Ma cosa prevedono i tre articoli contestati del ddl Zan? Che cosa comporterebbe la loro approvazione?

Ddl Zan: i tre articoli contestati

Articolo 1

L’articolo 1 è quello che raccoglie le critiche più feroci dagli oppositori del testo. L’articolo differenzia i concetti di sesso e genere, individuando il primo come sesso biologico o anagrafico e il genere come qualunque ma­nifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso, risultando pertanto come assolutamente innovatore rispetto alla legge Mancino (n.205 del 1993) che tutela le discriminazioni per sesso ma non include le differenze di genere.

Escludere il termine genere, non riconoscendolo e facendo riferimento solo al sesso biologico, espungerebbe di fatto dalla protezione legislativa, da abusi e violenze sia fisiche che psicologiche, tutta una serie di uomini e donne che non si riconoscono nel proprio sesso biologico (queer, transgender, non-binary) e che subiscono discriminazioni proprio in virtù di questo.

Riconoscere il concetto di genere come altro da quello biologico introduce una grande novità per lo Stato, che non identificherebbe più come unico punto di riferimento l’eteronormatività ma si aprirebbe ad un ventaglio inclusivo che include le differenze di genere.

Questa narrazione permetterebbe di avere un’opinione più laica e libera dei concetti di sesso biologico, sessualità e genere, che stride con il racconto eteronormato, rigidamente sessuofobico e conservatore di una parte del mondo cattolico. È proprio su questo piano che si spiegano gli interventi colmi di disprezzo e insulti della destra, gli ululati e urla durante le deposizioni in Aula del gruppo favorevole. Per questo appare quasi impossibile qualsiasi margine di trattativa sull’articolo 1 e sulle differenze tra sesso biologico e genere.

Articolo 4

L’articolo 4 è composto da un solo comma, strettamente connesso al discorso appena enunciato. Se si riconosce l’esistenza di più generi ed anche più modi di vivere la propria sessualità oltre all’unico metodo riconosciuto, quello eterosessuale, in che modo si pone il disegno di legge Zan verso chi non riconosce le coppie omogenitoriali, le condotte omosessuali, transgender, non-binary, queer, intersex?

Lo chiarisce proprio l’articolo 4: sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime ri­conducibili al pluralismo delle idee o alla li­bertà delle scelte. A differenza di quanto viene falsamente diffuso in rete, scritto sui giornali e ripetuto ossessivamente dalla destra sui media, il riconoscimento della pluralità di genere non andrà a scapito di chi, ad oggi, riconosce come unica forma di coppia possibile quella cisgenere, eteronormata.

L’articolo 4 conclude affermando che da una parte è lecita la legittima espressione delle proprie idee in merito al non riconoscimento della pluralità di genere, dall’altra ribadisce però che tale convincimento non deve entrare in conflitto con la legge stessa, infatti l’articolo aggiunge: purché non idonee a de­terminare il concreto pericolo del compi­mento di atti discriminatori o violenti. Si vuole quindi sottolineare come, pur garantendo la pluralità delle idee, qualsiasi convegno, attività pubblica, associativa, dibattito che possa costituire reato di omotransfobia sarà passibile di risponderne davanti alla legge.

Articolo 7

L’articolo 7 istituisce nel giorno del 17 maggio la Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di sensibilizzare i cittadini sul tema, anche attraverso un’attività di promozione nelle scuole per creare una cultura della diversità e del rispetto reciproco.

Il solo pensiero che nelle scuole si possa affermare davanti a bambini/e e ragazzi/e delle medie e liceali che esistono scelte sessuali diverse e generi differenti ha mandato su tutte le furie la destra. Che ha chiesto infatti che si istituisse anche la giornata contro l’eterofobia (l’odio verso le persone eterosessuali, ad oggi inesistente), negando in alcuni casi l’esistenza stessa dell’omotransfobia.

Photo by Mercedes Mehling on Unsplash

Ddl Zan: un commento

Il Senato è rigidamente diviso tra fautori e avversari di un disegno di legge che garantirebbe comunque la pluralità di pensiero, ingiustamente accusato di voler veicolare un pensiero unico. Il ddl Zan infatti consentirà comunque agli ambienti conservatori di esprimere il loro dissenso in merito alle scelte di vita e personali dei cittadini e delle cittadine italiane, tutelati come sono dalla libertà di parola.

C’è la volontà, nemmeno troppo nascosta, di guadagnare consensi sulle spalle delle minoranze, di ragazze e ragazzi che ad oggi per lo Stato non esistono se non incapsulati nelle due uniche alternative che la parola sesso racchiude in senso giuridico: uomo-donna.

Ampliare, allargare i tutelati da una legge è segno di civiltà, come quello di riconoscere l’esistenza di un sistema sociale più laico e costituzionale, di ampie vedute che abbandoni definitivamente le ristrettezze di un mondo cattolico-conservatore, novecentesco.

Il percorso del disegno di legge Zan ha sottolineato una volta di più quanto in ritardo sia l’Italia riguardo le tematiche di genere e quanto costi ad una parte politica riconoscere la pluralità di genere, preferendo guardare ad altri modelli europei di riferimento come l’Ungheria o la Polonia dove le comunità LGBTQIA+ sono messe al bando e criminalizzate.

Ma le rivoluzioni seppur lente, sono inarrestabili.

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